Il 1° luglio 2022 è entrata in vigore la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 1, comma 125-ter della legge n. 124/2017 riguardante l’Informativa sulle Erogazioni Pubbliche ricevute nel corso del 2020 e 2021.
Come verificare?
Verificare eventuali aiuti ricevuti attraverso il sito internet www.rna.gov.it.
Lì sono già pubblicati, per ogni impresa, gli aiuti pubblici ricevuti.
La Legge chiede quindi che tale vantaggio deve essere pubblicizzato.
Dove vanno pubblicati?
Nei bilanci pubblici per ciò che riguarda le società di capitali (S.r.l. ed S.p.A.) e nei propri siti internet per tutte le altre imprese (S.n.c. e S.a.s)
Cosa fare allora se sei una Snc o Sas ed hai un sito internet?
Ti consigliamo di inserire nella home page del tuo sito questa dicitura:
INFORMATIVA ex art.1 comma 125- quinquies della Legge 04/08/2017 n.124.
La società ha ricevuto aiuti di Stato contenuti nel Registro nazionale Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 24/12/2021 n. 234 che risultano indicati nella relativa sezione trasparenza a cui si rinvia.
In mancanza di sito internet aziendale, la pubblicazione dovrà avvenire sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.
Vediamo qual è il regime sanzionatorio che accompagna questo obbligo.
Per l’omessa pubblicazione, è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% dell’EROGAZIONE PUBBLICA ricevuta (con un minimo di 2.000 euro).
Se successivamente, si continua a non adempiere alla disciplina, si sarà costretti alla restituzione dell’agevolazione percepita.
Per maggiori informazioni a riguardo consigliamo di sentire il proprio commercialista.